Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi con istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO - ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .
La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.
Ecco le principali indicazioni.
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La nuova Convenzione quadro definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.
Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo - che è parte integrante della Convenzione - funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa che definisce i dettagli del percorso individuale, quali:
Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.
Si ribadisce che I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.
L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:
Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.
La titolarità del percorso, della progettazione e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.
La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.
Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.
In sintesi
Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.
Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.
I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.
L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al messaggio (Allegato n. 3).
Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.