Il MEF ha pubblicato il Decreto del 24 giugno con i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024.
Lo stesso decreto è stato pubblicato poi in GU n 145 del 25 giugno ed entra in vigora da oggi 26 giugno.
Ricordiamo che scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per tale riallineamento delle rimanenze previsto dalla Legge di Bilancio 2024. (Per tutte le regole sulla misura leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: pronti codici tributo)
Vediamo ora il dettaglio dei coefficienti appena pubblicati.
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Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche: