Attualità Pubblicato il 24/06/2024

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Compensi prestazioni occasionali sportivi le novità del dl 71/2024

di Redazione Fisco e Tasse

Cambia il regime fiscale del lavoro sportivo degli autonomi (occasionali o continuativi) con qualche dubbio applicativo



Tra le novità del Decreto Legge 71/2024, entrato in vigore il 1° giugno 2024, ci sono aspetti  riguardanti il regime fiscale del lavoro sportivo  dei collaboratori e i rimborsi  dei volontari. 

 Su quest'ultimo punto vedi Volontari nello sport: rimborsi a forfait nel nuovo DL.

Le nuove norme hanno provocato  qualche perplessità  tra gli addetti ai lavori perche sembrano reintrodurre specificazioni  che mal si adattano all'intento di semplificazione della recente riforma dello sport introducendo differenze di trattamento e  non si armonizzano con la riforma del terzo settore che pure  coinvolge  molte realta sportive.

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Regime fiscale dei compensi per lavoro sportivi

La riforma qualifica i compensi derivanti da attività sportive  secondo criteri qualitativi.

 I redditi sono quindi trattati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo o subordinato o ad essi assimilati, a differenza del regime precedente che classificava  tutti i  compensi come "redditi diversi" fino a 10.000 euro annui.

Con il DL 71 2024 viene  abrogata la disposizione dell'articolo 53, comma 2, lettera a) del Tuir, che assimilava i redditi da prestazioni sportive  occasionali a quelli di lavoro autonomo.  Si esclude cioe la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dal decreto legislativo 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo.

Ciò potrebbe portare a una riclassificazione di tali compensi come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l, Tuir.

Per le prestazioni occasionali regolate dal Dl 50/2017 (contratto telematico e libretto famiglia), c'è un'esenzione generale per compensi fino a 5.000 euro annui.

Le prestazioni occasionali autonome (art 2222 c.c.)  , invece, dovrebbero essere classificate come "redditi diversi" e soggette a una ritenuta del 20%, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1973.

Va tenuto conto che la riforma dello sport  del dlgs 36 2021 prevede anche  un regime di esenzione fiscale fino a 15.000 euro per i lavoratori sportivi dilettantistici, che include i prestatori occasionali di lavoro , in particolare per le  attività legate a campionati o tornei e con tesseramento annuale.

Si attende quindi una qualche precisazione  da parte dell'Agenzia o un possibile chiarimento nel testo della legge di conversione del decreto, sia sul punto delle prestazioni occasionali sia riguardo l'armonizzazione della normativa del lavoro sportivo con quella  riservata al settore no profit .




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