A norma dell.art . Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR:
"Sono deducibili dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi tutte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento".
L'agenzia ha precisato con la circolare 50 2002 che i contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4).
Per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, ovvero i lavoratori parasubordinati per i quali il versamento è a carico del datore di lavoro la norma precisa che sono deducibili anche i contributi previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente. Dunque sono deducibili
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Nelle imprese commerciali “personali”, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 233/1990, “il titolare dell’impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all’articolo 1 per sé e per i coadiutori, salvo diritto di rivalsa”.
L’Agenzia delle Entrate sostiene quindi che i contributi possono essere dedotti dal reddito del collaboratore solo se sono stati pagati dal titolare dell’impresa commerciale ed è dimostrata documentalmente la rivalsa.
In occasione del controllo formale della dichiarazione, l'ufficio richiede anche quando si tratta di soggetti legati da vincoli familiari, che sia rigorosamente dimostrata la rivalsa, mediante uno spostamento di denaro (ad esempio un bonifico)
Sul tema la giurisprudenza ha avuto un approccio meno rigido:
Non sono deducibili invece i contributi Inps del collaboratore familiare dell’azienda agricola versati dal titolare dell’impresa familiare agricola per il collaboratore familiare anche se da questi rimborsati al titolare stesso.
L Agenzia delle entrate ha risposto in questo senso a un interpello , affermando che l'assenza di una previsione esplicita del diritto di “rivalsa” nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore ( cosi le circolari nn. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e n. 7 del 2018).
Quindi il collaboratore/coadiutore non può dedurre i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell’impresa agricola, non trovando applicazione l’ art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir.
Nella circolare 19 2020 l'Agenzia riepiloga i documenti da controllare e conservare per la deducibilità come da tabella seguente:
TIPOLOGIA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE | DOCUMENTI |
---|---|
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.). | Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti |
Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all’INAIL ove previsto . | Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore |
Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU | Ricevuta del versamento |
Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell’impresa. | Attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi |
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell’INPS) | Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2017 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono) |
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe | Ricevuta del versamento |
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite | Titolo di pagamento intestato al de cuius – Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite |
Riportiamo i paragrafo della circolare 19/E 2020 sull'Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR - Aspetti generali
Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento
Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del DL n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.
Sono deducibili anche i contributi:
−previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
−agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
−previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
−versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
−versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”) (Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.7);
−intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114).
Non sono deducibili:
−le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7);
−i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del DL n. 102 del 2013, a decorrere dal 2014);
−i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è,eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5);
−le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
−le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009, n. 114);
−i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa ( Circolari n. 137 del 1997, n. 50 del 2002 e n. 15 del 2005).
Limiti di deducibilità
I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo
Molti contribuenti si chiedono come mai non appaia nella dichiarazione precompilata l'importo a credito dei contributi previdenziali deducibili .
L'agenzia in una risposta su FISCOOGGI del 2021 precisa che gli importi indicati nel campo 431 della CU costituiscono oneri deducibili (in riduzione del reddito imponibile) già considerati dal sostituto d’imposta ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF; pertanto non dovranno ulteriormente essere riportati in deduzione in sede di compilazione del mod. 730 o nel modello Persone fisiche.
Proprio a questo fine le istruzioni alla CU precisano che “il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi”.
L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Per questo nei successivi punti da 432 a 437 pè richiesta la specificazione di ogni singolo onere.