Con un avviso del 13 giugno, il MIMIT specificava che il pagamento del Diritto Camerale 2024 era posticipato al 31 luglio. Il pagamento ultimo è però possibile entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %.
Nel comunicato, rivolto alle Camere di Commercio, si ricordava che l'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice.
Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Leggi anche: Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ciò premesso, il medesimo avviso MIMIT, ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti «è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte».
La proroga stabilita con il decreto su indicato si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.