Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ha istituito un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente visto il carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni.cd ISCRO
L'indennità è rivolta a lavoratori autonomi, co.co.co,i lavoratori subordinati a tempo determinato, e lavoratori intermittenti non titolari della indennità di disponibilità
Con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, sono state fornite le istruzioni su requisiti caratteristiche modalità per la domanda relativa ai fondi 2023 per i periodi 2022.
Nel messaggio 2258 del 17 giugno l'istituto informa che sono in corso i controlli e la liquidazione delle domande e la comunicazione degli esiti e illustra la procedura per presentare una domanda di riesame o ricorso amministrativo, in caso di rigetto.
Di seguito le principali indicazioni.
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Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale www.inps.it, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.
Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con le eventuali motivazioni è presente nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.
Inps fornisce in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022 (Allegato n. 1).
L’istanza di riesame può essere inoltrata dal sito www.inps.it nella sezione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità e, se conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame” , presente anche nella sezione “Le mie richieste”,nel menu di sinistra nella home page del servizio.
Si possono visualizzare i dati trasmessi, i motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione, scaricare le ricevute e i provvedimenti e monitorare la situazione dei pagamenti.
Una volta attivata la funzione per presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni e di allegare l’eventuale documentazione a supporto
Cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni dalla data del messaggio ( quindi entro il 17 luglio 2024) o dalla conoscenza della reiezione della domanda , se successiva.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo al Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento, con una delle seguenti modalità
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
L'esecuzione delle decisioni adottate può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della deliberazione, dal Direttore territoriale o da un suo delegato,
Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione e dopo tale termine, la decisione diviene esecutiva.
Si applica il regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, che decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per la fine del procedimento, quindi:
In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione