La data di scadenza, a regime, del pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap è il 30 giugno 2024.
Tuttavia, per effetti della proroga ex articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024 “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono state sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale […], tenuti a effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e di Imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del Concordato preventivo biennale […], possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione”.
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Le medesime disposizioni si applicano ai contribuenti in regime forfetario e a quei contribuenti che, pur soggetti a ISA, “presentano clausole di esclusione dagli stessi”.
Va da se che per i contribuenti non interessati dalla proroga, la data di scadenza del versamento delle imposte a saldo e acconto rimane quella del 1 luglio 2024, in quanto il 30 giugno cade di domenica.
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Ogni anno L’INPS emana una circolare sulle modalità e le tempistiche di versamento dei contributi previdenziali dovuti, in saldo e in acconto, in base alle risultanze della dichiarazioni dei redditi.
Quest’anno la Circolare è la numero 72 del 14 giugno 2024.
Si segnala che al paragrafo 3 della suddetta circolare, dedicata a “termini e modalità di versamento”, l’ente non sembra fare riferimento alla proroga prevista.
Tuttavia, sia in base alle norme, che in base a quanto esposto sulla Circolare, è possibile ritenere che le date di scadenza dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dovrebbero essere le medesime già viste per i relativi versamenti delle imposte; ciò, poiché, come del resto affermato dalla stessa Circolare 72/2024 “ai sensi del Decreto Legge 15 aprile 2002, numero 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, numero 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”.
Del resto, se i versamenti delle imposte sui redditi e quelli dei contributi previdenziali da dichiarazione sono allineati nelle date dipende dal semplice fatto che il calcolo definitivo dei contributi previdenziali dovuti, sia a saldo che in acconto, costituisce una diretta conseguenza delle risultanze delle dichiarazione dei redditi.
Sul tema l'agenzia ha fornito conferma in una faq datata 26 luglio vedi Contributi artigiani commercianti e GS al 31 7 senza maggiorazione
Deve essere ricordato anche che l’articolo 8 del Decreto Legislativo 1/2024 ha conferito a tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza doverne esporre opzione in dichiarazione, per semplice comportamento concludente, secondo un nuovo calendario delle scadenze dei pagamenti.
Ovviamente la prima rata sarà versata senza maggiorazione, ma le successive saranno soggette all’obbligo di versamento degli interessi sulle somme dovute.
Quest’anno, in ragione del fatto che, come visto sopra, i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfetario sono interessati alla proroga di cui sopra, il calendario delle scadenze risulterà differenziato.
Calendario rateizzazione per contribuenti non soggetti alla proroga:
Calendario rateizzazione per contribuenti soggetti alla proroga:
Si ricorda che il secondo acconto, quello di novembre, non è interessato alla rateizzazione e dovrà essere versato per intero entro il 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).