Attualità Pubblicato il 19/02/2024

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Malattie professionali 2024: nuove istruzioni INAIL

di Redazione Fisco e Tasse

istruzioni operative sull'applicazione delle nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura: applicabilità agli eventi dal 19.11.2023



Con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 INAIL ha fornito le istruzioni sulla revisione delle tabelle delle malattie professionali  dell'industria e dell'agricoltura emanata dl Ministero del lavoro  con il decreto del 10  ottobre 2023.

L'istituto  ricorda che affinché la malattia professionale venga qualificata come   tabellata devono essere rispettate contemporaneamente le condizioni contenute delle tre colonne delle tabelle  ovvero 

  1. L' agente causale.( codice ICD-10 secondo l'international statistical classification of diseases and related health problems; 
  2. il  settore e il tipo di lavorazione  che sottopone il l voratore allo specifico agente  causale al quale riferire la malattia;
  3.  il periodo  massimo di indennizzabilità dal momento di  cessazione della lavorazione.

 Quindi dal punto di vista a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia  professionale “tabellata”,  per la  presunzione legale d'origine o occorre siano accertate contemporaneamente 

• l'esistenza della patologia 

• l'adibizione abituale e sistematica  del lavoratore alla lavorazione indicata  nella seconda colonna della tabella;

• la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità indicato nella terza colonna

La circolare illustra  inoltre le principali modifiche apportate  nelle nuove tabelle .

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Applicabilità tabelle malattie professionali INAIL

Inail precisa che il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2023, n. 270. Quindi  il nuovo sistema tabellare si applica  agli eventi denunciati a partire dal 19 novembre 2023.

Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo , per i  quali l'assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, continua a essere  applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.



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