Dal 15 giugno è già partito il CPB per i soggetti ISA, infatti con il Decreto 14 giugno, pubblicato in GU n 139 del 15 giugno, il MEF ha disposto l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.
Inoltre in data 20 giugno il Cdm aveva approvato l'atteso correttivo sul Concordato preventivo biennale, dal quale sono emersi due dati:
Le Entrate, dopo il decreto mef, hanno reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all’accordo biennale con il Fisco.
Sinteticamente il calendario del CPB:
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Con l'art 2 del decreto MEF è approvata, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto di:
ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.
Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'Allegato 1.
I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo Allegato 1.
Con l'art 3 dello stesso decreto si prevede che sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
Ai sensi dell'art 4 si prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
Ai sensi dell'art 5 l'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:
Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.