L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 296689 del giorno 16 luglio da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 sulle immatricolazioni di auto e moto da San Marino e Vaticano,
In particolare si definiscono modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli che gli uffici ADE devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’Iva con il modello ’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Prima di dettaglia, ricordiamo anche che con la Circolare n 3 del 16 febbraio le Entrate hanno chiarito diversi aspetti delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 che di seguito si dettagliano.
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Con l’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 2024 è stato aggiunto all’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 26211, il comma 9-ter, il quale stabilisce che, «ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63312, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma». Il provvedimento atteso è quello di ieri 16 luglio 2024.
La norma in commento, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale, di cui ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del d.l. n. 262 del 2006, anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
In particolare, si prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato.
In attuazione del citato comma 9-bis, cha ha attribuito i poteri di controllo alle Entrate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 17 luglio 2020 (prot. n 265336/2020), con il quale – oltre a integrare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018 (prot. n. 2018/84332), concernente la definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza unionale – sono stati individuati, tra l’altro, “i termini e le modalità della verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all’art. 1 comma 9 del decreto-legge ottobre 2006, n. 262 (versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi”), ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso”
Con il provvedimento del 16 luglio l’Agenzia delle entrate definisce modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.
Le ipotesi di esclusione dall’adempimento del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:
Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in generale, va presentata apposita istanza alla direzione provinciale delle Entrate competente, allegando tra l’altro, oltre alla documentazione relativa alla specifica ipotesi:
aggiungendo le attestazioni relative ai determinati casi descritti, con dovizia di particolari, nel provvedimento odierno.
La direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate comunica l'esito positivo al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione avviene in 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, estendibili di altri 30 giorni in necessità di riscontri specifici e più approfonditi.