Il Ministero del lavoro comunica di avere adottato con il Decreto 124 del 25 novembre 2024 il “57° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 56 pubblicato il giorno 11 novembre 2024
In estrema sintesi si prevedono modifiche dalla data del 25 novembre 2024, per le società:
- Ente Certificazioni S.p.A.,
- ITAVERIFICHE S.r.l. e
- Verimpianti s.r.l.
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Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.