La Legge 49/2023 sull'Equo Compenso, entrata in vigore il 20 maggio 2023, ha inteso creare le basi per garantire un compenso giusto ai liberi professionisti, spesso penalizzati da clausole vessatorie imposte dai "contraenti forti" (grandi imprese, banche, assicurazioni, ecc.). L'applicazione risulta nella pratica abbastanza difficoltosa .
Da segnalare ad esempio che ANAC ha chiesto modifiche e ha anche proposto l'inapplicabilità della legge sull'Equo Compenso nelle gare pubbliche, ipotizzando la possibilità di ribasso ingiustificato dell'intero importo a base di gara.
per approfondire leggi Equo compenso ANAC chiede modifiche
Tuttavia, i TAR Veneto e Lazio con due recenti sentenze hanno sostenuto la piena applicabilità della legge anche ai contratti pubblici, ritenendola conforme ai principi europei di libera concorrenza e stabilimento. Queste sentenze rappresentano un importante precedente giurisprudenziale, e ribadiscono che la Legge sull'Equo Compenso deve applicata in modo uniforme e rigoroso, proteggendo i professionisti dalle pratiche contrattuali abusive.
Vediamo in maggiore dettaglio .
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Giova ricordare in estrema sintesi che l'art. 1 della legge definisce l'equo compenso come proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione. Per gli avvocati, il compenso deve rispettare i minimi tabellari del DM 55/2014. Per gli altri professionisti la determinazione è affidata ai consigli nazionali dei relativi ordini
La legge prevede la nullità delle clausole che non rispettano l'equo compenso e identifica clausole vessatorie come:
e si applica a:
L'ANAC, con il parere precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024, ha sollevato dubbi sulla compatibilità tra la Legge sull'Equo Compenso e il Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023). Vedi maggiori dettagli nell'articolo Codice appalti in GU
In particolare, si pone il problema della possibilità di escludere operatori economici che riducono troppo il compenso professionale nelle gare d'appalto.
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La sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto è stata emessa in seguito a una procedura di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, in cui l'operatore economico aveva offerto un ribasso tale da compromettere il compenso professionale.
Il TAR Veneto ha stabilito che il compenso determinato dall'amministrazione, ai sensi del DM 17 giugno 2016, è da considerarsi non ribassabile dall'operatore economico. Il ribasso del compenso equo comporterebbe la nullità del contratto, considerata una clausola vessatoria e in contrasto con una norma imperativa.
Da evidenziare in particolare i seguenti passaggi:
Il Tar veneto conclude che la legge sull'Equo Compenso garantisce margini di flessibilità e competizione economica, senza ostacolare la libera concorrenza nel mercato europeo.
La sentenza riguarda una gara pubblica dove è stato contestato il ribasso eccessivo del compenso professionale.
Il TAR Lazio ha confermato la posizione del TAR Veneto, affermando la piena applicabilità della Legge sull'Equo Compenso anche nelle procedure di evidenza pubblica.
In particolare per il tribunale amministravo la lettura letterale e teleologica della legge 49/2023 conferma la sua applicabilità ai contratti pubblici, senza deficit di coordinamento con il Codice dei Contratti.
Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 49/2023, in combinato disposto con altre normative professionali, stabiliscono obblighi imperativi che non possono essere derogati e si ribadiscono i principi cardine seguenti:
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