Attualità Pubblicato il 19/06/2024

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Redditi SC 2024: imposta adeguamento esistenze iniziali

di Redazione Fisco e Tasse

Tra le novità del Modello redditi SC 2024 vi è l'imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: come si indica



Il Modello Redditi SC 2024 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli commerciali ed equiparati.

In particolare, deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:

Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR):

Tra le novità del Modello Redditi SC 2024 vi è quella dell'imposta sull'adeguamento delle esistenze inziali.

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA.

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Redditi SC 2024: imposta adeguamento esistenze iniziali beni

Come evidenziato più in dettaglio nelle istruzioni al Modello, per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). 

L’adeguamento può essere effettuato:

L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione. 

I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. 

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

Vediamo come compilare la sezione III di cui si tratta

In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali: 


In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali, 

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando gli appositi codici tributo. 

Si segnala che con la Risoluzione n 30 del 17 giugno, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il pagamento della imposta sostitutiva, pur mancando il provvedimento con il coefficiente di adeguamento.



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