Si avvicina la data delle elezioni dei 76 membri italiani del Parlamento europeo , fissate come noto per
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Vediamo di seguito gli importi previsti per segretari e presidenti di seggio come definiti dalla Circolare DAIT del 18.4.2024 e ricordiamo il trattamento fiscale dei compensi.
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Con la circolare 34 2024 il dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha reso nota la determinazione degli importi di compensi per gli incaricati ai seggi predisposti per lo svolgimento elezioni europee, anche in abbinamento con le elezioni regionali o con il primo turno delle elezioni amministrative (2 schede)
Viene precisato che i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi.
1- Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali In generale, ai componenti degli uffici elettorali di sezione (1 Presidente, 1
Segretario e 4 Scrutatori)
L’articolo 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, ha stabilito che, in caso di abbinamento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e/o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali o di altre consultazioni elettorali e referendarie,l’entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980,n. 70.
Il successivo comma 4 stabilisce che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfetari aumentati del 15 per cento.
Inoltre, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37,00 e di euro 25,00.
Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 ai componenti dei seggi, a seconda se abbinate o meno, sono:
SEGGI SENZA ABBINAMENTO ( 1 SCHEDA)
Seggi ordinari |
Presidenti: ................................€ 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 = € 138,00 - |
Scrutatori e Segretari: .................... € 96,00 + (€ 96,00 x 15%) € 14,40 = € 110,40 |
Seggi speciali - |
Presidenti: .................................... € 72,00 + (€ 72,00 x 15%) € 10,80 = € 82,80 - |
Scrutatori: ..................................... € 49,00 + (€ 49,00 x 15%) € 7,35 = € 56,35 |
SEGGI CON ABBINAMENTO (2 SCHEDE)
Seggi ordinari |
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Presidenti: .................... € 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 37,00 = € 209,50 |
Scrutatori e Segretario:..... € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 25,00 = € 163,00 |
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Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni) |
Presidenti: .................................. € 90,00 + (€ 90,00 x 15%) € 13,50 = € 103,50 |
Scrutatori: ..................................... € 61,00 + (€ 61,00 x 15%) € 9,15 = € 70,15 |
Si specifica inoltre che :
Infine , la circolare prevede che ai soli Presidenti dei seggi, compete, oltre all’onorario fisso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai Comuni di residenza.
Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni
Sono rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge
Gli onorari dei componenti del seggio sopracitati costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Con un messaggio interno INPS del 31 maggio 2024 ha risposto ad una richiesta di chiarimenti di una struttura regionale specificando che tali compensi sono cumulabili con la percezione del trattamento pensionistico Quota 100.