Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l'altro una rimodulazione dell'aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.
In particolare, il comma 8 dell'art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: "all'articolo 16‐bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente "3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3‐bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".
Facciamo un riepilogo di questa agevolazione: aliquote, spettanza e tetto massimo per immobile.
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Il comma su indicato prevede quindi una riduzione dell'aliquota spettante per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie a partire dal 2028 dall'attuale 36% al 30%.
In particolare, scende anche il tetto massimo di spesa passando dagli attuali 96.000 euro a 48.000.
Facciamo un riepilogo in tabella della detrazione di cui all'art. 16 bis del TUIR noto come bonus casa, come modificato nel corso del tempo.
Detrazione bonus casa
Percentuale spettante Limite temporale Tetto massimo di spesa 50% spese fino al 31.12.2024 96.000 euro per unità immobiliare 36% spese dall'1.01.2025 al 31.12.2027 48.000 euro per unità immobiliare 30% spese dall'1.01.2028 al 31.12.2033 48.000 euro per unità immobiliare