Attualità Pubblicato il 03/06/2024

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La commutazione sanzioni non è solo per omesso versamento imposte

di Redazione Fisco e Tasse

Principio della Cassazione che chiarisce cosa viene commutato dal contribuente al commercialista colpevole di omissioni: sentenza n 10298/2024



Con la Sentenza n 10298 del 16 aprile la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile non si applica solo alle sanzioni per omesso versamento, ma anche a quelle derivanti dalle condotte fraudolente del terzo che maschera l'inadempimento dell'incarico ricevuto, come l'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.

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Commutazione sanzioni: gli addebiti per il commercialista responsabile

La sentenza della Cassazione del 16 aprile 2024 n. 10298 riguarda la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile. 

La sentenza è stata emessa in seguito a un processo penale in cui la contribuente ha denunciato il professionista per le violazioni contestate. 

Dopo la conclusione del processo, la contribuente ha pagato le imposte e l'ufficio competente ha notificato al professionista gli avvisi di contestazione per il pagamento delle sanzioni. 

Il professionista ha presentato ricorso sostenendo che le sanzioni commutabili riguardassero solo l'omesso versamento e che quindi le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e altre violazioni dovessero essere pagate dalla contribuente. 

La cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995 nel ricorrere delle condizioni ivi previste, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile ad un terzo, anche qui ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta. 

La Cassazione ha stabilito che se la commutazione fosse stata prevista solo per le sanzioni per omesso versamento, sarebbe stata una norma inutile, poiché l'avvenuta dichiarazione è presupposta nel caso di imposte già liquidate e/o dichiarate.



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