Con Risposta a interpello n 114 del 23 maggio chiarisce il valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente.
L'Istante, residente ai fini fiscali in Italia, intende cedere 639 azioni di una società di diritto belga ivi fiscalmente residente.
Specifica che il patrimonio della Società Alfa è prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le cui azioni sono quotate presso Euronext Bruxelles
La titolarità da parte dell'Istante delle azioni della Società Alfa deriva dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, delle azioni della Società Beta in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato
L'Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga.
Successivamente, il 10 luglio 2017, è avvenuta una donazione pro-indiviso da parte dei genitori nei confronti dell'Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l'Istante ha ottenuto le Azioni Alfa.
La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate.
Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir.
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