La Guida sulla rateizzazione delle cartelle 2024 appena pubblicata dalle Entrate evidenzia, in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto all'Ader Agenzia delle riscossione per i propri ruoli.
Ricordiamo che il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.
Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).
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Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive.
Attenzione al fatto che il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi.
Vediamo la tabella di riepilogo proposta dalle Entrate:
Rateizzazione | Decadenza |
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID) | 18 rate anche non consecutive |
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 | 10 rate anche non consecutive |
Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 | 5 rate anche non consecutive |
Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 | 8 rate anche non consecutive |
Attenzione al fatto che nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.
Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero
In caso di decadenza per inadempienza è possibile per i debiti compresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022 richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
Invece per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.
La decadenza di uno o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nella rateizzazione caduta.