Attualità Pubblicato il 22/05/2024

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Frontalieri: diritto alle stesse prestazioni sociali dei residenti

di Redazione Fisco e Tasse

Nella sentenza 27/23 la Corte di Giustizia Europea specifica i diritti del lavoratori frontalieri in tema di prestazioni sociali come l'assegno familiare per i minori in affido



Con la sentenza C- 27/23 del 16 maggio 2024 la Corte di Giustizia europea si è espressa affermando il diritto alla parità di trattamento,  del lavoratore frontaliero  rispetto ai lavoratori residenti, in relazione alle prestazioni sociali che gli vengono garantite.  Vediamo i dettagli del caso nei paragrafi seguenti.

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La causa: assegni familiari per il minore in affido

La causa riguardava un cittadino belga , residente in Belgio  che lavora in Lussemburgo e che  percepiva gli assegni familiari per un minore collocato in affidamento con  provvedimento del giudice, presso il suo nucleo familiare.

La  prestazione  sociale è stata percepita percepito per diversi anni  Nel 2017, tuttavia, l'ente deputato all'assistenza sociale dei minori del  Lussemburgo gli ha revocato tali assegni familiari, ritenendo che il  versamento sia limitato ai minori aventi un legame di filiazione diretto (legittimo, naturale o   adottivo) con il lavoratore frontaliero e non sia piu applicabile ai casi di affido. 

Va specificato però che  i minori residenti in Lussemburgo e oggetto di affidamento  giudiziario hanno ancora il diritto di percepire tale assegno, versato alla persona fisica o giuridica che ne ha la custodia.

La Corte di cassazione lussemburghese  ha quindi chiesto alla corte di Giustizia se sia  legittima questa applicazione diversificata delle prestazioni sociali  a seconda che il  lavoratore sia residente o meno in Lussemburgo o se invece  tali  norme del codice della previdenza sociale lussemburghese configurino una

discriminazione indiretta, come tale  contraria al diritto dell'unione.

La sentenza della Corte: parita di trattamento sociale per i lavoratori frontalieri

Nella sua sentenza, la Corte afferma che,   dato che i lavoratori frontalieri contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali  dello Stato membro ospitante con i contributi fiscali e sociali che versano  per l’attività lavorativa , essi  devono poter beneficiare delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali alle  stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Quindi una normativa come quella lussemburghese di cui si tratta, che comporta una differenza di trattamento,  risulta  contraria al diritto dell’Unione.

Infatti, la normativa di uno Stato membro che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei  lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale per minori collocati in affidamento presso il loro nucleo  familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale nonché la residenza effettiva e continuativa  presso di loro, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. 

La circostanza che la  decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello  ospitante del lavoratore interessato non può incidere su tale conclusione.



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