Attualità Pubblicato il 12/07/2024

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Nuovo Redditometro: cosa prevede

di Redazione Fisco e Tasse

Nuovo redditometro: il 10.07 arriva il parere dei tecnici sui correttivi. Occorre incrementare tutele dei contribuenti e concentrarsi su "congruità tra spese e redditi dichiarati"



La Commissione Finanze della Camera in data 10 luglio, riunitasi per valutazioni e pareri sui correttivi alla Riforma fiscale,  e in particolare su:

ha approvato e pubblicato il parere relativo all'atto n 170 con anche indirizzi al Governo sul Reddittometro.

Sul Redditometro infatti, ricordiamo che nel mese di maggio, con decreto mef si era provveduto alla riattivazione dello strumento di controllo, per poi immeditamente sospenderlo per numerosi dubbi dello stesso Esecutivo.

L'istituto era in attesa del parere e la commissione, specifica: Più in generale, rispetto alla riforma varata con la delega e all'obiettivo - condiviso da tutte le forze che sostengono l'Esecutivo - di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuenti, nella solida prospettiva di avviare concretamente e con successo gli istituti dell'adempimento collaborativo e del concordato preventivo, la Commissione sollecita un intervento del Governo in materia di strumenti induttivi di ricostruzione del reddito affidati all'Agenzia dell'Entrate, da indirizzare esclusivamente verso le situazioni che presentano alti livelli di scostamento di congruità tra spese e redditi dichiarati, anche prevedendo soglie percentuali che riducano o eliminino la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate. 

Sotto tale specifico profilo, la Commissione sollecita quindi il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.

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Nuovo Redditometro: il decreto in gu

Con il DM MEF del 7 maggio pubblicato in GU n 116 del 20 maggio, si torna a parlare di Redditometro.

In particolare, le  disposizioni si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (di fatto dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018).

Viene in sintesi riattivato lo strumento accertativo, dopo la sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018. 

Con quest’ultima norma è stato abrogato il Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2016, stabilendo anche che il nuovo decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l’ausilio dell’Istat e delle associazioni dei consumatori. Da ciò discende l'emanazione del DM del 7 maggio 2024.

Di seguito un riepilogo dei contenuti del decreto e anche esempi di spese soggette ai controlli del Fisco.

ATTENZIONE: il presidente Giorgia Meloni, dopo il subbuglio generato dall'uscita del DM 7 maggio, ha dichiarato sui social di volere sospendere temporaneamente il decreto per apportare modifiche dopo aver dichiarato che il suo Governo non introdurrà mai un grande fratello fiscale ha specificato:  "Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti".

Riepiloghiamo di seguito le regole del DM sul redditometro in attesa di novità dal MEF.

dditometro: controlli su maggiori redditi anni d'imposta dal 2016

Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  può essere fondata la determinazione sintetica  del reddito complessivo  delle persone fisiche.
Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende:

L'elenco degli elementi è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

La tabella A  individua le informazioni utilizzabili per determinare gli  elementi indicativi di  capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.

La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di  beni  e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per  i quali non  si  dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

Le spese, distinte per gruppi  e categorie di consumi del nucleo familiare  di  appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale  sulle  spese  delle   famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322, effettuata  su campioni  significativi  di  contribuenti   appartenenti  a   undici tipologie di  nuclei  familiari,  distribuite nelle cinque aree territoriali  in  cui  è suddiviso  il  territorio  nazionale.  

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.  

Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è anche determinato considerando  la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati  essenziali  per  conseguire  uno  standard  di vita minimamente  accettabile per una famiglia con  determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede  di contraddittorio  con  il contribuente,  si  considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. 

Tale soglia varia, per costruzione, in  base alla  dimensione  della  famiglia,  alla sua composizione per età alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai  risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella  A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore. 

Nuovo redditometro: come si imputano le spese

In merito alla imputazione delle spese al contribuente si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto, le spese si considerano sostenute dalla  persona  fisica  cui  risultano riferibili sulla base  dei dati  disponibili  o  delle  informazioni presenti in Anagrafe tributaria. 

Si considerano,  inoltre,  sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal  coniuge  e  dai  familiari fiscalmente a carico.
Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono relativi esclusivamente  ed effettivamente all'attività di impresa o  all'esercizio di  arti  e professioni, sempre  che tale   circostanza   risulti  da   idonea documentazione. 

Nuovo Redditometro: esempi si spese soggette a controlli

C'è di tutto tra le voci che l’amministrazione potrà utilizzare per verificare il reddito (presunto) dei contribuenti secondo il nuovo redditometro.

Va evidenziato comunque che il contribuente potrà "difendersi"

L’analisi, secondo le norme del decreto, partirà dai redditi 2016 (ma dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018 in poi) e terrà conto degli elementi già presenti nell’anagrafe tributaria o di un livello minimo di spesa. 

Il meccanismo, sinteticamente sarà i seguente:

Dall'allegato A al decreto si tratterà di controlli sulle seguenti spese (l'elenco è a titolo di esempio, e non è esaustivo, si rimanda quindi alla tabella dell'allegato A per tutte le voci): 

Si resta in attesa dopo la sospensione annunciata da Meloni di sapere quali saranno le modifiche al DM 7 maggio e quindi ai controlli sui redditi dei cittadini. 



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