La circolare Inps 66/2024 pubblicata il 20 maggio aveva fornito le istruzioni operative per le prime aziende (elencate nell'allegato), destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla Cigs per contratto di solidarietà, per i periodi conclusi entro il 30 giugno 2023 .
Si tratta in particolare di
autorizzate dal ministero.
Con un nuovo messaggio 4252 del 13.12.2024 l'istituto fornisce un nuovo elenco di aziende ammesse al beneficio che potranno operare i conguagli come
descritte al successivo paragrafo 3 entro il 16 marzo 2025.
Di seguito un riepilogo della disciplina in oggetto e delle istruzioni operative Uniemens.
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L'agevolazione consiste in una
Lo sgravio non si applica :
L'istituto ricorda anche che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
La circolare precisa che lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 16, della legge 178/2020).
Per i datori di lavoro che applicano la Decontribuzione Sud, la riduzione del 35% spettante per i contratti di solidarietà va calcolata sulla contribuzione datoriale residua non oggetto di esonero per altri motivi.
Come già indicato per le aziende autorizzate con la circolare 66, anche per il nuovo elenco l'istituto sottolinea che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione, ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".
Le operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio 4252, cioè :
Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.