Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
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Soggetti beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalità indicate
I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
In particolare, con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto.
La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.