Attualità Pubblicato il 09/05/2024

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Reversibilità pensione eredi disabili: novità INPS

di Redazione Fisco e Tasse

Riconoscimento della pensione di reversibilità: Inps recepisce la sentenza della Corte costituzionale del 2022. Le conseguenze sulle pensioni in pagamento e riesame domande



Con la circolare 64 del 7 maggio 2024 l'INPS fornisce le indicazioni sul riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio - 5 aprile 2022, n. 88.

L'istituto  ricorda che con la sentenza n. 88 del 9 febbraio - 5 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818  nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. 

La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che “nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. [...]  È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.

Leggi per maggiori dettagli:  Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

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Effetti della sentenza Corte Cost. n. 88 del 2022 sulle pensioni di reversibilità

L'istituto afferma nella circolare che "per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti" 

 Le condizioni necessarie sono dunque:

 In caso di non convivenza  va dimostrato il mantenimento abituale dell'erede da parte dell'ascendente.

Domande di reversibilità respinte o giacenti: quando serve la domanda

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022, l'Istituto precisa che :

Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Ridefinizione dei trattamenti già riconosciuti a coniuge, figli e altri titolari

Le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento, con effetto dalla decorrenza originaria, includendo i nipoti superstiti aventi diritto , sempre nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Se  per effetto della riliquidazione risulta che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata   tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’Istituto, salvo che in  caso di dolo 

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti  risulta  incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti 

Il riconoscimento comporta quindi  l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, cioè  l'erogazione futura verrà sospesa 

Anche in questo caso comunque le somme già  corrisposte  non saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.



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