Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione respinte possono essere inviate a partire dal 27 febbraio prossimo, data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni . Lo precisa dall'INPS nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024 in cui riepiloga le procedura di risposta alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti .
L'istituto ricorda che per ottenere l'assegno è necessario sia
superando poi i controlli preventivi sul possesso dei requisiti
L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS
Di seguito i chiarimenti sui diversi casi che si possono verificare riepilogati anche nell'allegato 1 al messaggio.
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L'istituto ricorda che per le domande accolte i beneficiari possono ritirare la carta ADI nell'ufficio postale, che viene consegnata anche se il titolare non ha ricevuto l'avviso tramite SMS
Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.
Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti sono respinte.
Nella procedura ADI nel portale INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale.
Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
La richiesta di riesame va presentata alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui il titolare ha ricevuto comunicazione dell’esito.
Puo anche essere presentato ricorso giudiziario.
Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”.
In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate:
In questi casi la Sede INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:
presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.
In caso di discordanza tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe in tema di nucleo familiare la domanda di ADI viene posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali l’accertamento del nucleo in quanto ci sono e eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU
All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in stato "respinta" oppure "accolta"
Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.
Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono legati ad altre cause, ad esempio allo stato di informatizzazione degli archivi comunali .
In questi casi , in assenza di riscontro entro sessanta giorni INPS procede comunque ad accogliere la richiesta.