Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modulo per richiedere di aderire ai processi verbali di constatazione, come previsto dal Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.
A partire dal 02/05/2024 i soggetti interessati possono compilare l’apposito modello per l’adesione ai PVC, come recentemente disposto dall’art. 5-quater del D.Lgs 218/1997 (in linea con le previsioni dell’art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 13/2024), che permette infatti ai contribuenti di aderire per intero, come già accadeva in passato, ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione.
La norma attuale dà la possibilità di aderire ai PVC emessi entro il 30/04/2024 e che riguardano:
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L’adesione permette di ridurre delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, invece che a 1/3 come accade con gli accertamenti con adesione, con possibilità peraltro di applicazione il cumulo giuridico – anche se limitatamente alla singola imposta e al singolo anno – ed efficacia della definizione sui contributi INPS relativi alle Gestioni Artigiani e Commercianti così come alla Gestione separata (con i contributi che andranno dunque versati sul maggior reddito accertato in base al PVC definito).
Il modello è facile da compilare e parte dai dati anagrafici del richiedente e dall’indicazione che si tratti del titolare o, eventualmente, del rappresentante legale della ditta o società interessata dalla definizione. Va poi indicato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la pratica e (ovviamente) il numero del PVC di interesse e i relativi riferimenti, ossia data di consegna al contribuente, organo che lo ha redatto, periodi d’imposta a cui fa capo eccetera.
Va poi riportata la richiesta di aderire:
per i motivi da indicare appositamente nel modello – come espressamente riportato dall’art. 5-quater, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 218/1997 –scegliendo di versare in un’unica soluzione o a rate, così come l’intenzione di avvalersi dello scomputo delle perdite fiscali (con modello IPEA/IPEC).
Si ricorda infatti che gli importi che scaturiscono dalla procedura possono essere pagati:
mentre se l’adesione riguarda il recupero dei crediti di imposta il pagamento non potrà che avvenire in unica soluzione, peraltro senza la possibilità di compensazione c.d. “orizzontale”, come specificato dal modello che riporta la necessità di manifestare la volontà per il pagamento in unica soluzione.
Si possono infine notare alcune interessanti specificazioni nella sezione informativa del sito in cui è possibile reperire il modello in esame, laddove viene indicato che: