La conversione in legge 18 2024 del Decreto Milleproroghe DL 215 2023 ha apportato modifiche negli adempimenti in tema di lavoro sportivo con:
Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti
Vedi qui il riepilogo dei principali contenuti e il testo della legge
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La prima novità riguarda il termine per le comunicazioni dei rapporti lavoro di arbitri e direttori di gara del periodo luglio-dicembre 2023, che viene prorogato dal 31 gennaio al 31 marzo 2024.
Nello specifico viene corretto il comma 6-quater dell’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, per cui
possono inviare al Centro dell'impiego, le comunicazioni relative al periodo luglio - dicembre 2023, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024.
Altro emendamento approvato è quello che riguarda l'opzione per il mantenimento del regime previdenziale del Fondo Lavoratori dello spettacolo per i soggetti già iscritti a quella gestione alla data del 30 giugno 2023.
Si tratta in particolare degli
lI termine era scaduto il 31 dicembre e con il nuovo comma viene prorogato al 30 giugno 2024 . In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori passano alla nuova disciplina previdenziale prevista dal DLGS 36 2021 (iscrizione alla Gestione Separata) con decorrenza 1 luglio 2023 .
Nella circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 era stato comunicato che l'opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al FPLS va esercitata direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) al portale istituzionale e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
Infine si segnala una modifica della disciplina fiscale sui premi nelle manifestazioni sportive dilettantistiche (comma 6 quater dell’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021), c
Vengono esclusi da tassazione per tutto il 2024 i premi versati agli atleti a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ritenuta del 20%)se inferiori all'importo di 300 euro. Se l'importo supera il limite viene assoggettato interamente a ritenuta.
Diventa necessario quindi
ATTENZIONE Il dato verrà reso disponibile dal RASD all’Agenzia delle entrate.
La modifica ha un costo per l'erario di 1.380.000 euro.