L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di ricevere le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito e gestiti dall'istituto, anche se non risultino ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.
E' necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifica l'avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata da parte degli uffici competenti.
Si ricorda anche che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
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L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione , potrà cioè essere oggetto di richiesta di restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.) nel caso in cui successivamente vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.