Attualità Pubblicato il 26/04/2024

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Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l'errore del dipendente

di Redazione Fisco e Tasse

Invio di materiale pubblicitario non richiesto: la Corte UE chiarisce responsabilità e diritto al risarcimento per violazione del Regolamento sulla privacy





La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza dell’11 aprile 2024, relativa alla causa C-741/21  in tema di  violazione dei  dati personali attraverso attività di  marketing diretto,  ha ritenuto responsabile il titolare aziendale del trattamento, precisando che non è rilevante che  il danno sia stato causato dall’errore del dipendente che ha violato le istruzioni ricevute.

La sentenza ha fornito inoltre chiarimenti sul diritto al risarcimento in caso di violazione del Regolamento (UE) 2016/679,  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Vediamo in maggiore dettaglio la vicenda e la sentenza della Corte.

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Marketing diretto nonostante la revoca del consenso

Il caso specifico affrontato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) riguardava un avvocato  tedesco che aveva revocato il proprio consenso alla ricezione di materiale pubblicitario da parte di una società che gestisce una banca dati giuridica. 

Nonostante la revoca del consenso, il ricorrente continuava a ricevere materiale pubblicitario, il che ha portato a una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Il ricorrente ha adito il Tribunale del Land di Saarbrücken ( Germania) per ottenere:

 Ha sostenuto che tale perdita di controllo costituisse di per sé un danno immateriale, indipendentemente dalla gravità o dagli effetti ulteriori di tale perdita, sulla base del diritto garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e precisato dal GDPR.

La società imputata, per parte sua ha negato ogni responsabilità, sostenendo di aver istituito un adeguato sistema di gestione delle opposizioni al marketing diretto e attribuendo la mancata considerazione delle opposizioni del ricorrente, ipoteticamente  

Inoltre, ha argomentato che la mera violazione di un obbligo del GDPR non costituisce automaticamente un "danno" ai sensi dell'articolo 82 del regolamento.

Il tribunale tedesco ha  quindi sollevato la questione presso la  CGUE  cercando chiarimenti sull'interpretazione di varie disposizioni del GDPR, specialmente riguardo :

I chiarimenti della CGUE su risarcimento e responsabilità

 La decisione della Corte chiarisce i seguenti punti:


Si ribadisce  quindi la necessità che gli ordinamenti nazionali  rafforzino il diritto delle persone fisiche alla protezione dei loro dati personali, garantendo che possano ottenere un risarcimento effettivo in caso di violazione, e assicurando al contempo che i titolari del trattamento adottino misure adeguate per prevenire tali violazioni.



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