Attualità Pubblicato il 29/04/2024

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Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito

di Redazione Fisco e Tasse

La circolare dell'ente bilaterale ENBICREDITO con le indicazioni operative: incentivi fino a 3.500 euro con maggiorazione per il mezzogiorno



Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento  concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,

 La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche  sugli incentivi economici,  apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023,  che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.

Vedi qui  i dettagli su CCNL in vigore .

Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC

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Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024

Incremento degli Importi delle Prestazioni

Una delle novità  illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.


Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati

Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.


Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno

Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.


Altre Prestazioni e Requisiti

Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:

TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C. 


Prestazione

Vecchio Importo (fino al 2023)

Nuovo Importo (dal 2024)

Condizioni Specifiche

Assunzioni/Stabilizzazioni

2.500 € annui

3.500 € annui

Applicabile solo dal 1° gennaio 2024

Giovani disoccupati fino a 36 anni

-

-

Età limite aumentata da 32 a 36 anni

Maggiorazione per assunzioni nel Sud

-

1.000 €

Solo per assunzioni nella provincia di residenza


FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione

Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare  dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.

Il F.O.C.

Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il  CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato. 

Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti  con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato

Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.

 Il contributo dei dipendenti è   fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.

 Inoltre è previsto per i dirigenti il  versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.

Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione

Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con  contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il

fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.

Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro

Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori  collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati  dall’azienda».

Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.

Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale

Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di  formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove  tecnologie.

Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti  l’educazione finanziaria.



TAG: Fondi sanitari e di solidarietà Incentivi assunzioni e sgravi contributivi 2024 La rubrica del lavoro