La Corte di Cassazione ha depositato l'Ordinanza n 1087/2024 chiarendo che in tema di contestazione del bilancio per mancanza del requisito della chiarezza di alcune poste, la socetà ha l'onere di dimostrare l'osservanza del requisito.
Nei fatti di causa la società Alfa S.r.l ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di una Corte di appello che aveva respinto il suo appello riguardante la nullità di una delibera di approvazione del bilancio dell'anno 2009.
Il socio aveva impugnato la delibera di approvazione del bilancio e la corte di appello gli aveva dato ragione.
La ragione principale del ricorso è basata sulle affermazioni che la delibera era viziata da mancanza di veridicità, correttezza e chiarezza in alcune delle sue poste, e specificamente, che non erano state fornite informazioni adeguate riguardo a contenziosi in corso nella nota integrativa del bilancio.
Vediamo cosa replica la Cassazione.
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La corte sottoliena che è consolidato il principio giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, per cui in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna e tale riparto dell'onere probatorio non si modifica in presenza di fatti negativi.
Tuttavia, specfica la Corte, mentre nei casi in cui è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate nel bilancio la parte impugnante deve dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità ed erroneità delle stesse, in quelli in cui è contestata la violazione del principio di chiarezza, l'assolvimento dell'onere della prova sul medesimo gravante è soddisfatto con la produzione in giudizio del bilancio e della documentazione accompagnatoria a questo allegata dagli amministratori da cui emerga l'inosservanza del predetto principio.
Pertanto, secondo la Cassazione il giudice di appello, nel ritenere che, in presenza di una puntuale allegazione della socia della mancanza di chiarezza e di adeguata informazione in ordine alle poste contestate, sviluppata con riferimento alle risultanze del bilancio e della documentazione a essa allegata, fosse onere della società dimostrare l'osservanza dei contestati requisiti, ha fatto corretta applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova.
Pertanto la stessa Cassazione ha dichiarato il ricorso di Alfa S.r.l. inammissibile.