Attualità Pubblicato il 03/05/2024

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Licenziamento GMO: valido il verbale di conciliazione fallita

Il verbale di esito negativo della procedura conciliativa può essere considerato una comunicazione adeguata del licenziamento. Cassazione 10734 2024



La decisione della Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 10734/2024, riguarda un ricorso presentato da una lavoratrice contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo . La Corte d'Appello di Catania aveva parzialmente accolto il reclamo del datore di lavoro , riformando la decisione di primo grado e riconoscendo la risoluzione del rapporto lavorativo al 3 giugno 2015 data del verbale di chiusura della procedura di conciliazione ,

Il ricorso alla Corte di Cassazione  affermava che il  verbale di esito negativo della procedura conciliativa  non potesse essere considerato una comunicazione adeguata del licenziamento, con la conseguenza che il licenziamento risultava effettuato solo in forma orale 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, confermando l'interpretazione della Corte d'Appello che il licenziamento fosse stato comunicato correttamente durante il verbale di conciliazione. 

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Il caso e la normativa applicabile

La dipendente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nella procedura conciliativa obbligatoria  tra l'organizzazione e il dipendente non si è raggiunto un accordo dando  un esito negativo. La contestazione principale del dipendente riguardava la modalità di comunicazione del licenziamento, sostenendo che non fosse avvenuta in conformità con le norme vigenti, particolarmente in termini di forma scritta e tempistica. 

Nello specifico, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di impugnazione del licenziamento promossa dalla lavoratrice e, ritenendo violato il requisito di forma prescritto dall’articolo 2, comma 1, della legge 604/1966, le aveva accordato la tutela reintegratoria prevista in caso di licenziamento intimato in forma orale. 

 Al contrario, la Corte di appello aveva ritenuto che, nel caso specifico, «l’espressione della volontà di recedere dal rapporto travasata in un verbale scritto e firmato da entrambe le parti soddisfacesse le funzioni connesse al requisito di forma».

Si ricorda la normativa applicabile :

Articolo 7 della Legge n. 604/1966:  stabilisce le procedure e le condizioni sotto le quali un datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo. La legge prevede una procedura di conciliazione obbligatoria prima che il licenziamento possa essere comunicato.

Articolo 1, comma 40 della Legge n. 92/2012: La riforma del 2012 ha modificato l'articolo 7 della Legge n. 604/1966, introducendo ulteriori specificazioni sulla procedura conciliativa, incluse le modalità e i tempi per la comunicazione del licenziamento al termine del tentativo di conciliazione.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha esaminato i punti di diritto , soprattutto l'interpretazione del requisito della forma scritta e la tempistica della comunicazione del licenziamento post-procedura conciliativa e ha  ha confermato la decisione della Corte di Appello sul fatto che che il licenziamento era stato correttamente comunicato attraverso il verbale di conciliazione, e che l'onere della forma scritta era stato rispettato.

 Inoltre, la Corte ha stabilito che il verbale di conciliazione, firmato da entrambe le parti e formulato dopo un tentativo fallito di conciliazione, soddisfaceva i requisiti di legge come valida comunicazione del licenziamento.



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