Attualità Pubblicato il 23/04/2024

Tempo di lettura: 2 minuti

Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024

di Redazione Fisco e Tasse

Nuove Istruzioni INPS e inapplicabilità sanzioni per mancati versamenti dei contributi alla Gestione ex Inpdap e alla Gestione separata da parte delle pubbliche amministrazioni



Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023,  INPS  comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle

La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e  prevedeva anche  che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi  non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni

per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Tali comunicazioni,  effettuate entro il  31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.

Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.

Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le  eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili

In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

Uniche condizioni :

che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,

 per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione  SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.

ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità 

Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. 



TAG: Contributi Previdenziali La rubrica del lavoro