Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro aveva previsto tra le varie novità per gli ETS , alcuni incentivi correlati alle assunzioni di lavoratori con disabilità.
Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Legge 17 2024) è presente un emendamento che prevede
un ampliamento del periodo di applicabilità di tali incentivo , con anticipo del termine iniziale e proroga al 30 settembre 2024 del termine ultimo .
La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, era demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il cui termine di emanazione, che l'emendamento prevedeva di prorogare, è rimasto invece fissato al 1° marzo 2024.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta nei paragrafi seguenti.
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In particolare, l’art. 10 del Decreto lavoro prevedeva per gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità), se autorizzati all’attività di intermediazione, per ogni persona con disabilità assunta, un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione L'agevolazione è cumulabile con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).
Inoltre all’art. 28, si prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di 7 milioni di euro , finalizzato al riconoscimento di un contributo
Questa misura era rivolta ad
Il DL lavoro prevedeva per la definizione di criteri e importi del contributo, presentazione delle domande e procedure di controllo l'emanazione di un DPCM entro il 1° marzo 2024 ancora non pubblicato.
Come detto la conversione in legge del DL Milleproroghe prevede modifiche all'Articolo 18 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera – 18 modificano la disciplina per cui :
Resta fermo che tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito , pari a 7 milioni di euro per il 2023 . Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari .
Si conferma che le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.
Il dossier studi parlamentari sulla novità segnala che benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).
Si attende ora ovviamente il decreto attuativo annunciato e non ancora emanato dal Dipartimento della PCM per la disabilità.