Attualità Pubblicato il 07/02/2024

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Avvocati: compensi minimi disapplicabili per la Corte UE

di Redazione Fisco e Tasse

Le tariffe minime fissate dagli ordini professionali costituiscono violazione delle norme Ue sulla libera concorrenza.



La Corte di giustizia dell’Unione europea    ha statuito con la sentenza  nella causa C 438 2022  che le tariffe minime  di compenso professionale degli avvocati  devono  disapplicate dal giudice  in quanto costituiscono una  violazione delle norme Ue sulla libera concorrenza.

La novità potrebbe avere un impatto rilevante  rispetto alla recente legge italiana sull'equo compenso.

Scarica qui il testo integrale della sentenza

Vediamo piu in dettaglio la causa e le motivazioni della Corte .

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Compensi avvocati il caso sottoposto alla Corte UE

Il caso riguardava una causa discussa presso il Tribunale di Sofia per una richiesta di risarcimento  dalla società assicuratrice per il furto di un veicolo .

La richiesta includeva anche  il compenso dell’avvocato  concordato  in precedenza tra le parti.  La società aveva contestato l'onorario  del professionista perché ritenuto eccessivo e il giudice aveva accolto  la richiesta di riduzione  sulla base di una legge nazionale  bulgara che consente di abbassare gli onorari professionali.

A seguito del ricorso contro  questa decisione  il giudice ha deciso di rivolgersi alla Corte dell’UE  per la corretta interpretazione dell’art. 101, par. 1, del TFUE. 

 il giudice del rinvio chiedeva precisazioni per quanto riguarda, in primo luogo, gli «obiettivi legittimi» che dovrebbe perseguire una normativa nazionale  sui compensi professionali minimi,  e in secondo luogo, per quanto riguarda il controllo che tale giudice è chiamato a effettuare  in tale contesto 

Il giudice  si chiedeva  come, e sulla base di quali parametri, debbano essere valutati la legittimità  dell'obiettivo di garantire una assistenza legale di qualità  nonché l’adeguatezza e la proporzionalità della  tariffa che fissa importi minimi , per tale obiettivo. 

Veniva ricordato che il Consiglio superiore dell’ordine forense bulgaro , i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, agisce, in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso si comporti quale emanazione della pubblica autorità, come un’associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE,

Come già dichiarato dalla corte, la determinazione degli importi minimi degli onorari d’avvocato, come quella oggetto del procedimento in questione,  equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte, vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE 

La Corte ricorda  una precedente decisione in cui si è affermato che l’esperienza  mostra che  tali onorari fissi non hanno effetto sulla qualità dei servizi ma determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C‑228/18, EU:C:2020:265, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

Detti comportamenti devono, quindi, essere qualificati come «restrizioni per oggetto», in quanto rivelano un grado sufficiente di dannosità nei confronti della concorrenza, a prescindere dal livello a cui è fissato il prezzo minimo.

La corte conclude quindi che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati,e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto» .

In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.

 Sulla  questione del potere del giudice rispetto all'applicazione dei tariffari minimi  si afferma che un giudice nazionale, qualora constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è tenuto a rifiutare l’applicazione della normativa nazionale che rende obbligatorio tale regolamento.

Compensi minimi avvocati la sentenza

Nello specifico la sentenza   afferma che :

1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato.

2)      L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell’ordine forense), e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.

3)      L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, viola il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare l’applicazione di tale normativa nazionale, anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi d’avvocato.



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