Attualità Pubblicato il 12/04/2024

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Sindaci spa: responsabile chi non vigila per illecito anteriore alla nomina

di Redazione Fisco e Tasse

Responsabilità del Sindaco nel fallimento di una spa anche per gli illeciti anteriori alla nomina: l'Ordinanza n 9427/2024 della Cassazione



Con l'Ordinanza n 9427 del 10 aprile vengono ribaditi i principi della responsabilità dei Sindaci e si rigetta il ricorso di un professionista, sindaco effettivo di una società fallita.

Il Sindaco ricorrente ha agito contro la sentenza, che lo condannava, in solido con gli altri membri del collegio sindacale e con l'amministratore unico, al pagamento della somma di € 994.817,73, oltre interessi, in favore della procedura del Fallimento per l'inosservanza dei doveri derivanti dalla carica rivestita in relazione a condotte di mala gestione e atti distrattivi posti in essere dall'amministratore.

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Responsabilità sindaci: le regole ribadite dalla Cassazione

La Corte di Cassazione con il provvedimento di aprile 2024 ha ribadito i principi relativi alla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sulle condotte illecite degli amministratori e in particolare:

Dalla Ordinanza n 9427/2024 di cui si tratta si evidenziano le argomentazioni poste a fondamento della decisione della Cassazione:

La Corte di Cassazione ha sottolineato l'aderenza della sentenza impugnata ai principi giuridici relativi alla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, ribadendo che il sindaco, anche se ha assunto la carica dopo la realizzazione di alcuni fatti dannosi, non è esonerato dalla responsabilità se mantiene un comportamento inerte.

Concludendo ha riaffermato che il danneggiato deve fornire la prova dei fatti storici che attestano la mancata vigilanza da parte del sindaco, concetto che era stato adeguatamente applicato dalla Corte d'Appello di Roma nella valutazione del caso.



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