Attualità Pubblicato il 10/04/2024

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Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione

di Redazione Fisco e Tasse

Convenzione aggiornata e modello di richiesta degli enti bilaterali, Fondi e Casse previdenziali per la riscossione dei contributi dai datori di lavoro





Inps ha pubblicato nel  messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione  e ll modello di richiesta di  convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli  Enti Bilaterali, Fondi, Casse da  parte dei  datori di lavoro  ai fini del  finanziamento degli stessi enti.

L'adesione  ha durata fino al 2026.

Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione    e a questo proposito chiarisce  le modalità di addebito  delle trattenute e le modalità di richiesta.

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Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa ,  attraverso la procedura DURC on line 

Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla  sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate  con una specifica circolare attuativa.

La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati  potranno inviare istanza  con  il modello allegato al  messaggio (Allegato n. 2) :

Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data  del  messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.



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