Attualità Pubblicato il 18/04/2024

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IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate chiriscono quando spetta l'esenzione IVA o l'IVA agevolata nel trasporto turistico



Con Risposta n 93 del 16 aprile le Entrate chiariscono che per quanto riguarda l'esenzione IVA, il tipo di servizio offerto da ALFA Srl, che svolge su concessione col Comune, attività di trasporto turistico, non rientra nelle categorie previste dalla nortma di riferimento.

Per quanto, il secondo quesito dell'istante, ha confermato la correttezza dell'approccio adottato dalla società, rispetto alla certificazione dei corrispettivi che nel caso di specie sono sostituiti dai biglietti di trasporto. 

Vediamo i dettagli.

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IVA trasporto turistico: chiarimenti ADE

L'Istante riferisce, che:   

Il quesito posto riguardava specificamente due questioni associate alla suddetta attività di trasporto turistico-ricreativo con trenini su gomma:

L'Agenzia ha specificato che l'esenzione IVA, come descritta nell'articolo 10, primo comma, n. 14) del Decreto IVA, è applicabile solo alle prestazioni di trasporto urbano eseguite tramite "veicoli da piazza", che sono principalmente veicoli adibiti al servizio di taxi. 

Questa definizione include anche gondole e motoscafi, secondo quanto stabilito da precedenti risoluzioni ministeriali.

La specifica norma non si applica al trasporto turistico-ricreativo effettuato con trenini su gomma come quelli gestiti da ALFA Srl. 

Di conseguenza, l'esenzione IVA non è applicabile per questo tipo di trasporto, che invece è soggetto all'aliquota IVA del 10%.

L'Agenzia ha confermato che, per le prestazioni di trasporto di persone, quando i biglietti di trasporto rispettano le caratteristiche stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze del 30 giugno 1992, questi biglietti possono assolvere la funzione dello scontrino fiscale.

In base a questo, non è necessaria la trasmissione telematica o la memorizzazione elettronica dei corrispettivi, poiché i biglietti stessi soddisfano l'obbligo di certificazione fiscale. 

Questa interpretazione si allinea con l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che stabilisce che i biglietti di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuati, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.


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