Attualità Pubblicato il 02/04/2024

Tempo di lettura: 4 minuti

Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo

di Redazione Fisco e Tasse

Il DL n 39/2024 con ulteriori misure per restringere il superbonus contiene un altro adempimento: comunicazione antifrode, che cos'è e le sanzioni per chi omette



Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui  agli articoli 119 e 119-ter del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77, altre misure urgenti  in  materia  fiscale e connesse  a   eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.

Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode

Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.

Nel dettaglio, la norma prevede che, al  fine di acquisire le  informazioni necessarie  per   il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al  comma  3  che sostengono spese per gli interventi  di  efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77,  trasmettono  all'ENEA  le  informazioni inerenti  agli interventi agevolati, quali:

Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi  antisismici agevolabili  ai sensi dell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n.  34  del  2020, trasmettono al "Portale  nazionale delle classificazioni  sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  febbraio  2017,  n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini  delle  comunicazioni sono  definiti  con  decreto  del Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.

L'omessa trasmissione dei dati nei  termini individuati comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa di euro 10.000. 

In luogo  della  sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero  l'istanza  per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data  di entrata in vigore del presente  decreto,  l'omessa  trasmissione  dei dati comporta  la  decadenza dall'agevolazione fiscale.



TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023 Superbonus 110%