Inps ha pubblicato la circolare 50 del 25 marzo 2024 con nuove indicazioni sul tema del trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi dopo le novità apportate dalla Riforma dello sport d.lgs 36 2021 e correttivi.
In particolare si ricorda che la normativa prevede l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” a tutti i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).
La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi con riferimento in particolare alla contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle eccedenze oltre il massimale.
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INPS ricorda che le tipologie e la misura della contribuzione a carico dei datori di lavoro :
La circolare sottolinea inoltre la norma di interpretazione autentica inserita in sede di correttivo-bis per la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.
Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, dunque per la determinazione della base imponibile si applica il massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
In particolare.
La circolare specifica che ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (circolare n. 88/2023) e devono tener conto, per il calcolo dell’indennità del limite giornaliero sopra indicato.
ATTENZIONE resta obbligatorio il versamento anche per la quota eccedente il massimale contributivo:
La circolare 50 integra quanto già chiarito con la circolare n. 88/2023 , per consentire il versamento della contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia TFR) per le quote eccedenti il massimale contributivo e segnala che la procedura di calcolo è stata adeguata con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023
Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).
A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.
Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” relativi alla contribuzione ai fini FIS da luglio 2023 a marzo 2024 può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 31 maggio 2024)
Invece, per l’eventuale recupero degli stessi i contributi versati per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.