Attualità Pubblicato il 02/04/2024

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Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27

di Redazione Fisco e Tasse

Rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali aumenti complessivi minimi 90 euro. Testo e nuova tabella retributiva



E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024  dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL ,  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale  per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data  per un triennio e  scadrà  5 marzo 2027.

Si prevede un aumento  a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.

Vediamo  più in dettaglio le principali  novità  sia dal punto di vista economico che  delle clausole contrattuali.

Il testo integrale  è disponibile a questo link

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Novità economiche e nuovi minimi retributivi

Come detto l'accordo prevede  un  aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro  che sarà suddiviso in due tranches :

La retribuzione tabellare del livello D  sale quindi  da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto 

Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :


LIVELLIPARAMETRI MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 

A super

200

2.687,84

175

2.421,95

150

2.103,88

140

1.993,14

100

1.570,00


Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a  figure di livello C o D

Novità contrattuali classificazione - periodo di prova - apprendistato

L'accordo modifica la  classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:


In materia di  contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:

CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine

In tema di  numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede  che:

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a  12 mesi.

Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro  sono ridotti

Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei  rischi.

Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24  mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:

Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco  di 24 mesi.



TAG: CCNL e tabelle retributive 2024 La rubrica del lavoro