E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024 dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL , il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data per un triennio e scadrà 5 marzo 2027.
Si prevede un aumento a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.
Vediamo più in dettaglio le principali novità sia dal punto di vista economico che delle clausole contrattuali.
Il testo integrale è disponibile a questo link
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Come detto l'accordo prevede un aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro che sarà suddiviso in due tranches :
La retribuzione tabellare del livello D sale quindi da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto
Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :
LIVELLI | PARAMETRI | MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 |
A super | 200 | 2.687,84 |
A | 175 | 2.421,95 |
B | 150 | 2.103,88 |
C | 140 | 1.993,14 |
D | 100 | 1.570,00 |
Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a figure di livello C o D
L'accordo modifica la classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.
Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:
In materia di contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:
In tema di numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede che:
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro sono ridotti:
Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:
Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi.