Attualità Pubblicato il 14/03/2024

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Certificazione Unica sportivi: RASD ancora indisponibile

di Redazione Fisco e Tasse

Invio delle CU 2024 impossibile tramite il Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche, in particolare per i redditi lavoro dipendente. Cosa fare



Ancora ritardi nelle funzionalità del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche istituito con la recente riforma dello sport  con la dichiarato intento di semplificare gli adempimenti delle associazioni e società sportive .

Per approfondire leggi Registro nazionale attività sportive nuovo Regolamento

 A  pochi giorni della scadenza per l'invio alla Agenzia e alla consegna agli interessati  delle Certificazioni Uniche 2024 ( Qui modello e istruzioni)  giungono segnalazioni che l'accesso alla funzione  deputata a questo adempimento  per ASD e SSD risulta ancora non disponibile.  

 Si ricorda che la scadenza ordinaria  per le CU  è fissato a lunedi 18 marzo 024   per i compensi di lavoro sportivo  dipendente o  assimilati (come la collaborazione coordinata e continuativa divenuta modalità praticamente obbligatoria a partire dal 1 luglio 2023 a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 36 2021)

Il problema è meno urgente  invece per le CU contenenti esclusivamente  redditi dichiarabili con il modello Redditi pf 2024, sulle quali è intervenuta con la risoluzione 13 del 4 marzo 2024,  l’agenzia delle Entrate  chiarendo che l’invio potrà avvenire anche entro il 31 ottobre 2024.

Leggi in merito Certificazione unica autonomi anche entro il 31 ottobre

Resta il fatto che se la piattaforma continuerà a non essere accessibile o non venga comunicata una proroga dei termini  i rappresentanti delle ASD dovranno rinunciare all'adempimento in autonomia e provvedere all'invio tramite intermediari abilitati .

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Le possibili sanzioni per omesso o ritardato invio della CU

Di norma  per ogni Cu non inviata entro la scadenza è prevista una  sanzione pari a 100 euro , con un massimo di 50.000 euro, che si riduce a 33,33 euro per singola certificazione con un massimo di 20.000 euro in caso di invio  entro 60 giorni dalla scadenza, che in questo caso cadrebbe il 16 maggio 2024 (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).

La norma di riferimento specifica in particolare che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del dlgs n 472/97  con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000."

Non si esclude comunque  la possibilità di  una sanatoria, visto che il ritardo dell'adempimento non è imputabile ai contribuenti .  

 




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