Con la risposta a interpello n. 5 del 14 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate chiarisce la corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit previsti dall'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) nel caso siano erogati tramite carta di debito elettronica .
In particolare, l'azienda intende attivare un piano di welfare aziendale gestito attraverso un provider esterno, il quale fornirà una carta di debito nominativa destinata ai dipendenti per usufruire dei fringe benefit in forma di beni e servizi presso fornitori selezionati.
La carta, specificatamente strutturata per evitare utilizzi impropri o promiscui, non sarebbe in alcun modo monetizzabile né cedibile, garantendo così la conformità ai requisiti legislativi.
Il dubbio dell'istante riguardava la possibilità che tale carta possa essere qualificata come "documento di legittimazione" che consenta di escludere l'obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sui valori attribuiti ai dipendenti.
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L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso alla luce delle norme vigenti, soffermandosi sul concetto di fringe benefit e sul principio di omnicomprensività che regola il reddito da lavoro dipendente.
Essa ha confermato che i documenti di legittimazione (cd voucher cartacei o elettronici) possono rappresentare anche cumulativamente una pluralità di beni e servizi, a patto che il valore complessivo non superi i limiti previsti dalla normativa (258,23 euro, con deroghe temporanee per il 2024 e 2025 che elevano tale limite a 1.000 o 2.000 euro in specifiche circostanze).
In questo contesto, la carta di debito elettronica proposta dall'Istante soddisfa i requisiti previsti dalla legge in quanto
Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che la carta possa qualificarsi come documento di legittimazione "voucher cumulativo "ai sensi dell'articolo 51, comma 3bis, del Tuir .
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dall'azienda, stabilendo che l'importo dei fringe benefit assegnati tramite la carta non è soggetto a ritenuta alla fonte.
Come di consueto viene sottolineato che tale parere è basato sulle informazioni fornite dall'Istante, lasciando impregiudicato ogni potere di controllo successivo volto a verificare l'effettiva implementazione delle operazioni descritte. Questo chiarimento rappresenta un importante riferimento per le aziende che intendono adottare sistemi di welfare simili, garantendo al contempo la corretta applicazione delle normative fiscali e il rispetto delle regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.