Attualità Pubblicato il 15/05/2024

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Modello 730/2024: le novità sulle mance

di Redazione Fisco e Tasse

I lavoratori dichiarano sul modello 730 le mance ricevute anche quando non cambiano la tassazione applicata dal datore di lavoro



L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 68472 con il Modello 730/2024 e istruzioni.

Tra le poche novità del modello 730 si evidenzia la nuova sezione VII, nello specifico il Rigo C16, attraverso il quale i lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno dichiarare le mance ricevute, a prescindere dal regime fiscale applicato e comprese quelle incluse nel pagamento elettronico effettuato dal cliente all’esercente e da questi riversate al lavoratore.

Si ricorda che la materia è stata recentemente oggetto di modifica; per un approfondimento si rimanda all’articolo: Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull'imposta sostitutiva al 5%.

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Come funziona

Fondamentalmente, quei lavoratori che nell’anno d’imposta precedente a quello in esame (il 2022 quindi) hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente (complessivo, anche come sommatoria di più lavori, anche in settori diversi) che non superi la somma di euro 50.000, hanno la facoltà, non l’obbligo, di applicare l’imposta sostitutiva del 5%.

Il regime agevolato si applica solo alle mance percepite, nel limite del 25% di tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel settore alberghiero e della ristorazione. 

Nel calcolo del reddito totale rientrano le mance stesse. 

Le somme percepite che eccedono questo limite sono sottoposte a tassazione ordinaria.

Quando la mancia è sommata al pagamento elettronico effettuato dal cliente al ristoratore, poi questi riversa al dipendente le somme assoggettandole ad imposta sostitutiva del 5%, evidenziata nella Certificazione Unica, ai punti 652, 653 e 654. La ritenuta può essere omessa solo su richiesta scritta del lavoratore, ad esempio per il caso in cui questi abbia intenzione di avvalersi della tassazione ordinaria per l’intero importo; valutazione possibile ad esempio quando ci siano eccedenze di oneri deducibili o detraibili.

In ogni caso sul modello 730 il lavoratore potrà scegliere se confermare o modificare la tassazione già operata dal sostituto d’imposta; la compilazione del rigo C16 è però da intendersi obbligatoria sia nel caso in cui si intenda modificare la tassazione applicata, sia quando si intenda confermarla.

Il modello 730 del 2024

Il rigo C16 del modello 730 del 2024 (ancora in bozza) è composto da tre campi e da tre caselle:

  1. Somme a tassazione ordinaria,
  2. Somme a tassazione sostitutiva,
  3. Ritenute imposta sostitutiva,
  4. Tassazione ordinaria,
  5. Tassazione sostitutiva,
  6. Assenza requisiti

Nei campi da 1 a 3 vanno inseriti i dati dichiarati dal datore di lavoro sulla Certificazione Unica nei campi da 652 a 654.

Le caselle 4 e 5 sono tra loro alternative, e la scelta di una delle due è obbligatoria: qui il lavoratore dovrà scegliere se assoggettare a tassazione ordinaria o sostitutiva quella parte delle mance percepite per cui si può scegliere la tassazione sostitutiva; la parte che eccede in ogni caso confluirà nel reddito complessivo.

Tale scelta non è vincolata al fatto che il datore di lavoro abbia o non abbia applicato le ritenute all’origine.

Può accadere che il datore di lavoro abbia assoggettato le mance a tassazione agevolata sostitutiva, ma il lavoratore non può accedervi perché nell’anno precedente, ad esempio, ha percepito somme superiori ad euro 50.000: in questa situazione il contribuente dovrà barrare la casella 6.


2 FILE ALLEGATI:
Istruzioni Modello 730/2024 Modello 730/2024

TAG: Dichiarazione 730/2024: novità Riforma fiscale 2023-2024