La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
Giova forse ricordare che la visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.
Vediamo cosa cambia dal 12 gennaio 2025 , data di entrata in vigore della nuova legge.
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La prima importante novità in tema di visite preventive è che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene.
Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.
Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza
Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
Ricorsi contro i giudizi del medico competente
Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.