La Circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2025 emessa dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione fornisce aggiornamenti sugli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2025.
Gli adeguamenti si basano sulle disposizioni del decreto del 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come ogni anno gli importi delle indennità antitubercolari sono stabiliti in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall’articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88.
Il decreto del 15 novembre 2024 ha definito una variazione perequativa delle pensioni per il 2024 (+5,4%) e ha indicato un ulteriore adeguamento per il 2025 pari a +0,8%.
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La circolare precisa che le procedure automatizzate per la liquidazione delle indennità antitubercolari sono state aggiornate per riflettere i nuovi importi.
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025 e riguardano anche le indennità giornaliere per i primi 180 giorni di assistenza, calcolate come equivalenti all’indennità di malattia.
Se l’indennità di malattia risulta inferiore a € 15,80, si applica l’importo fisso aggiornato.
Tipologia | Importo 2024 | Importo 2025 |
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Indennità giornaliera per gli assistiti assicurati | € 15,67 | € 15,80 |
Indennità giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita | € 7,84 | € 7,90 |
Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti assicurati | € 26,12 | € 26,33 |
Indennità post-sanatoriale giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita | € 13,06 | € 13,16 |
Assegno di cura o di sostentamento mensile | € 105,38 | € 106,22 |