Attualità Pubblicato il 10/01/2025

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Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

di Redazione Fisco e Tasse

Se nel palazzetto dello sport concesso in uso dal comune ad una ASD non si svolgono attività commerciali spetta l'esenzione IVA per le prestazioni connesse allo sport?



Con Risposta a interpello n 2 dell'8 gennaio le Entrate hanno replicato ad una Associazione sportiva relativamente all'esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (di cui all'articolo 36–bis del decreto–legge 22 giugno 2023,  n.  75,  convertito  con modificazioni  dalla legge  10  agosto  2023, n. 112).

Si valuta l'inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di  un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa. 

Vediamo i dettagli.

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Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket.

Secondo l'accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

L’ASD si occupa di servizi accessori, quali: Custodia, Pulizia, Piccola manutenzione, il Comune rimane invece responsabile per le spese straordinarie quali:

Nel caso di specie la ASD ha la possibilità di effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport.

A tal proposito domanda se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

In caso di risposta affermativa, si chiede se il Comune possa emettere note di credito per rettificare le fatture già emesse con aliquota IVA al 22%.

L’Agenzia delle Entrate analizza la richiesta dell’ASD valutando tanto la normativa interna che esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, purché rese da organismi senza scopo di lucro nei confronti di persone che esercitano lo sport  (articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75); quanto quella comunitaria, che consente agli Stati membri di esentare alcune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, a condizione che siano rese da organismi senza scopo di lucro (articolo 132 della direttiva IVA 2006/112/CE) replica quanto segue.

L’articolo 36-bis prevede un’esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, ma si sottolinea che tale esenzione riguarda prestazioni rese direttamente nei confronti di persone che praticano lo sport.

L’accordo stipulato tra l’ASD e il Comune disciplina una serie di prestazioni complesse, che includono:

Secondo l’Agenzia, queste prestazioni, nel loro complesso, non possano essere considerate strettamente connesse con la pratica dello sport, poiché includono elementi estranei alla semplice messa a disposizione di uno spazio per attività sportive (come la gestione di servizi e la pubblicità commerciale).

Pertanto, si conclude che:

Ci si pone una domanda: qualora tra queste attività, non rientrasse anche la vendita di gadget, spetterebbe l'esenzione IVA di cui si discute?


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello n 2 dell'8.01.2025

TAG: Terzo Settore e non profit