La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".
Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario
La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.
Per usufruirne, i datori di lavoro devono presentare domanda entro il 30 aprile 2025, a condizione che la certificazione sia stata ottenuta entro il 31 dicembre 2024. La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )
INPS ha fornito le nuove istruzioni con il messaggio 4479 del 30 dicembre 2024. Vediamo in sintesi come funziona. l'agevolazione e come si richiede.
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Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro privati devono:
Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2025, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2024.
Il modulo telematico richiede la compilazione di:
Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:
Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.
INPS precisa che le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2025). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.
Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.
ATTENZIONE In caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.
L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.
È importante sottolineare anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.