Pubblicato in GU n 2 del 3 dicembre il Decreto MEF n 212/2024 con il Regolamento di disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Ricordiamo che, nell'ambito dell'adempimento collaborativo, si tratta dei Professionisti tenuti ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa.
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L'art 1 del Decreto in oggetto prevede che l'attività di certificazione del sistema (di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto:
rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e di seguito dettagliati.
In dettaglio, possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che:
Ai fini dell'iscrizione all'elenco il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo.
Il venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità comporta la cancellazione dall'elenco.
Per la domanda di iscrizione all'elenco, il decreto prevede che essa debba contenere, oltre all'attestazione rilasciata dal rispettivo ordine di appartenenza, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
I professionisti, al momento della presentazione della domanda, devono altresì rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Il Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni.
Qualora le fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame dell'iscrizione nell'elenco.
Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al Consiglio Nazionale competente che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere
ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'avvio del procedimento disciplinare.