Attualità Pubblicato il 08/01/2025

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Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell'impresa

di Redazione Fisco e Tasse

Decreto MEF con le regole per i professionisti incaricati della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione e gestione del rischio fiscale: regole in GU



Pubblicato in GU n 2 del 3 dicembre il Decreto MEF n 212/2024 con il Regolamento di disciplina di requisiti, compiti  e adempimenti dei  professionisti abilitati  alla certificazione  del sistema integrato di  rilevazione,  misurazione, gestione  e  controllo  del rischio fiscale. 

Ricordiamo che, nell'ambito dell'adempimento collaborativo, si tratta dei Professionisti tenuti ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le  linee  guida di  cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo  decreto, fornendo  una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e  affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa. 

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Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori

L'art 1 del Decreto in oggetto prevede che l'attività di certificazione del sistema (di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5  agosto  2015, n. 128), è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto:

rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e di seguito dettagliati.

Adempimento collaborativo: onorabilità del certificatore

In dettaglio, possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che: 

Ai fini dell'iscrizione all'elenco il professionista deve essere in  possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: 

Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di  appartenenza del professionista.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e  i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo. 

Il  venir  meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità comporta  la cancellazione dall'elenco.

Professionisti certificatori del rischio fiscale: domanda di iscrizione all'elenco preposto

Per la domanda di iscrizione all'elenco, il decreto prevede che essa debba contenere, oltre all'attestazione rilasciata dal rispettivo ordine di appartenenza, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
I professionisti, al momento della presentazione della domanda,  devono altresì rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo  2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche  non  definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro  50.000,00.  

Il Consiglio  nazionale  forense,  per  gli  avvocati,  e  il  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entità, la gravità e  comunque la  rilevanza  delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare  l'iscrizione all'elenco dei  certificatori  o  ammetterla  con   prescrizioni.  

Qualora   le fattispecie  descritte  al  primo  periodo  emergano  successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali  procedono  al  riesame dell'iscrizione nell'elenco.
Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle  entrate  al Consiglio Nazionale competente che il  professionista  abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale  stesso  deve procedere  con  urgenza  alla sospensione dell'iscrizione  del professionista  nell'elenco,  garantendogli il diritto  a  essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai  fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a  provvedere
ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente  dal  Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per  l'avvio  del procedimento disciplinare. 



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