La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024. SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024
Di seguito un'analisi dei punti principali.
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La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:
Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Sarà necessario comunque attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti
.In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili . l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative
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L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")
In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore
L'Art. 10 del collegato Lavoro introduce:
Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014
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L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione e attività lavorativa contestuale:
L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.
Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi
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L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:
L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni
L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:
Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione
L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato
L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché: