Tra le misure inserite con un recente emendamento nel disegno di legge di bilancio 2025 è presente una nuova agevolazione contributiva per chi si iscriverà per la prima volta nel 2025 alla gestione Artigiani e Commercianti .
Al comma 186 dell'art 1. si prevede infatti. per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS per gli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere:
La facoltà in esame è ammessa anche per le nuove iscrizioni di collaboratori familiari.
Vediamo alcuni dettagli della nuova norma, che, dopo l'attesa approvazione definitiva di Camera e Senato nei prossimi giorni, sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.
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Come noto la disciplina delle gestioni speciali per gli artigiani commercianti prevede che la base di calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere inferiore a un minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a 18.415 euro. Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta nella misura del 35 per cento
L’eventuale riduzione per trentasei mesi, secondo la novità in discussione , decorrerebbe dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società . Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni caso computati senza soluzioni di continuità.
La scelta della riduzione in esame andra effettuata dall’assicurato mediante una comunicazione telematica all’INPS.
L’agevolazione rientra nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea
L'articolo specifica che tale riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione.
Di conseguenza, l’eventuale riduzione al cinquanta per cento assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione per i contribuenti in forfettario.
Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risulti inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .
L'ufficio studi parlamentare suggerisce quindi l’opportunità di inserire nel testo dell'articolo anche la possibilità di revoca dell'opzione di riduzione contributiva.